Dopo un incidente molti automobilisti danno per scontato che la richiesta vada sempre inviata alla propria compagnia. Non è così. Il risarcimento diretto consente al danneggiato di rivolgersi al proprio assicuratore, che gestisce la pratica per conto dell’impresa del responsabile, ma soltanto quando ricorrono condizioni precise. Negli altri casi si segue la procedura ordinaria oppure entrano in gioco soggetti diversi. Individuare subito il percorso corretto evita ritardi, richieste incomplete e l’errore di confondere la denuncia del sinistro con una vera domanda di risarcimento.

Il risarcimento diretto non è una copertura aggiuntiva

Il risarcimento diretto è una procedura prevista dal Codice delle assicurazioni private. Se l’incidente rientra nel suo ambito, il conducente non responsabile o responsabile soltanto in parte presenta la richiesta alla propria impresa. Questa valuta la dinamica, dispone gli accertamenti, formula l’offerta o comunica i motivi per cui non ritiene di formularla. I rapporti economici tra le imprese vengono poi regolati attraverso il sistema CARD.

Non si tratta di una garanzia facoltativa acquistata con la polizza e non significa che la propria compagnia riconosca automaticamente la versione dell’assicurato. Responsabilità, esistenza del danno e importo devono comunque essere accertati. La procedura cambia il canale attraverso cui viene trattata la richiesta, non elimina l’istruttoria.

Quando ci si può rivolgere alla propria impresa

Secondo le indicazioni IVASS, il risarcimento diretto si applica quando l’incidente coinvolge soltanto due veicoli identificati, regolarmente assicurati e immatricolati in Italia, e tra i veicoli vi è stata una collisione. Il richiedente deve essere non responsabile oppure responsabile solo in parte.

La procedura comprende i danni al veicolo e alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente. Per le lesioni subite dal conducente non responsabile, l’invalidità permanente non deve superare il 9 per cento. La presenza di passeggeri non esclude da sola il risarcimento diretto, ma le loro lesioni seguono la disciplina specifica prevista per il terzo trasportato: è quindi importante separare le diverse posizioni nella stessa pratica.

Un tamponamento fra due automobili italiane e assicurate è il caso tipico. Anche uno scontro tra un’automobile e una motocicletta può rientrare nella procedura, se sono rispettati gli altri requisiti. Il punto decisivo non è il tipo di mezzo, ma il numero dei veicoli, la loro identificazione e assicurazione, l’immatricolazione e l’effettiva collisione.

Quando serve la procedura ordinaria

La richiesta va normalmente indirizzata all’impresa del responsabile quando sono coinvolti più di due veicoli, quando manca una collisione tra i due mezzi, quando il veicolo responsabile è immatricolato all’estero oppure quando il conducente danneggiato ha riportato lesioni superiori a 9 punti di invalidità permanente. Anche i danni fisici subiti da un pedone non rientrano nel risarcimento diretto.

Pensiamo a un urto a catena con tre automobili. Anche se il proprietario danneggiato conosce perfettamente la targa di chi lo ha colpito, il numero dei veicoli porta fuori dal perimetro ordinario del risarcimento diretto. Un altro esempio è il veicolo che, per evitare un ostacolo causato da un altro mezzo, esce di strada senza toccarlo: l’assenza di collisione richiede una valutazione diversa.

Veicoli non assicurati, non identificati o messi in circolazione contro la volontà del proprietario possono attivare, alle condizioni previste, il Fondo di garanzia per le vittime della strada gestito da CONSAP. Se l’incidente avviene in Italia ed è causato da un veicolo immatricolato all’estero, il riferimento è invece l’Ufficio Centrale Italiano. Questi percorsi non vanno confusi con una normale pratica aperta presso la propria impresa.

Denuncia, CAI e richiesta di risarcimento sono tre cose diverse

La denuncia informa l’assicuratore che il sinistro è avvenuto. Il modulo CAI raccoglie dati e dichiarazioni dei conducenti e, se firmato da entrambi, facilita la ricostruzione della dinamica. La richiesta di risarcimento è invece l’atto con cui il danneggiato domanda formalmente la liquidazione e fornisce gli elementi necessari perché l’impresa possa valutare il caso.

IVASS ricorda che il solo invio del CAI non costituisce necessariamente una richiesta completa. Per i danni alle cose servono almeno data, luogo e dinamica del sinistro, generalità delle parti, targhe, imprese assicuratrici, indicazione dei beni danneggiati e luogo e tempi in cui il veicolo è disponibile per l’ispezione. Vanno aggiunti i recapiti utili, le fotografie, gli eventuali preventivi e i nomi dei testimoni già conosciuti.

In presenza di lesioni occorrono anche informazioni sull’età, l’attività e il reddito del danneggiato, la documentazione medica e l’attestazione di avvenuta guarigione con o senza postumi. Una richiesta incompleta non rende inesistente il sinistro, ma rallenta l’avvio dei termini: l’impresa deve indicare entro trenta giorni quali integrazioni sono necessarie e i tempi riprendono dalla ricezione dei documenti mancanti.

I tempi decorrono dalla richiesta completa

Per i danni alle cose o al veicolo l’impresa deve formulare l’offerta, oppure spiegare perché non intende formularla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta completa. Il termine si riduce a trenta giorni se il modulo CAI è stato sottoscritto congiuntamente dai due conducenti. Per i danni alla persona il termine è di novanta giorni.

Questi termini non garantiscono che l’importo proposto coincida con quello richiesto. Indicano quando l’impresa deve prendere posizione, una volta ricevuti gli elementi necessari. Se il danneggiato accetta l’offerta, il pagamento deve avvenire entro quindici giorni; la legge disciplina anche le conseguenze del rifiuto o della mancata risposta, ma una quietanza va letta con attenzione perché può avere effetti liberatori.

Per questo è utile conservare la prova della data di invio e dell’avvenuta ricezione. Telefonate e messaggi informali possono aiutare nella gestione, ma non sostituiscono un fascicolo ordinato e una comunicazione tracciabile.

Un controllo pratico prima di inviare la domanda

Prima di scegliere il destinatario, conviene rispondere a cinque domande: quanti veicoli sono coinvolti; c’è stato contatto tra loro; sono identificati, assicurati e immatricolati in Italia; il conducente ha riportato lesioni e di quale gravità presumibile; sono coinvolti pedoni, veicoli esteri o mezzi non assicurati. Le risposte orientano verso risarcimento diretto, procedura ordinaria, UCI o Fondo di garanzia.

Il secondo controllo riguarda la completezza. Il fascicolo dovrebbe contenere CAI o denuncia, fotografie della posizione e dei danni, dati dei testimoni, verbali dell’autorità se intervenuta, preventivo o fattura di riparazione, documenti medici e ogni comunicazione già scambiata. Nei sinistri con soli danni alle cose, i testimoni devono essere indicati tempestivamente nel primo atto formale quando conosciuti.

Infine bisogna evitare ricostruzioni affrettate. Firmare congiuntamente il CAI può accorciare il termine per l’offerta sui danni materiali, ma la firma deve descrivere ciò che è realmente avvenuto. Se dinamica, lesioni o numero dei mezzi rendono il caso complesso, è preferibile verificare il percorso prima di presentare una domanda al destinatario sbagliato.

Domande frequenti

Posso chiedere il risarcimento diretto se ho una parte di colpa? Sì, la procedura può essere attivata anche dal conducente responsabile solo in parte, se ricorrono gli altri requisiti. L’importo sarà determinato tenendo conto del concorso di responsabilità.

Il CAI deve essere firmato da entrambi? No, il modulo può essere inviato anche con una sola firma. La doppia firma, però, riduce da sessanta a trenta giorni il termine per l’offerta relativa ai danni alle cose, purché la richiesta sia completa.

Se nell’incidente sono coinvolte tre auto posso rivolgermi alla mia compagnia? In via ordinaria no: il risarcimento diretto riguarda collisioni tra due veicoli. La domanda va indirizzata secondo la procedura ordinaria all’impresa del responsabile, valutando la dinamica concreta.

Se l’altro veicolo è estero cosa devo fare? Per un incidente avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all’estero la richiesta segue il canale UCI. Per incidenti avvenuti all’estero cambiano ulteriormente interlocutori e regole: occorre verificare il Paese, la targa e l’impresa coinvolta.

La propria compagnia paga sempre? No. Nel risarcimento diretto la propria impresa gestisce la richiesta, ma può contestare responsabilità, nesso causale, documentazione o quantificazione. Deve formulare un’offerta oppure motivare il diniego nei termini applicabili.

La procedura corretta comincia dalle circostanze del sinistro

Dopo un incidente, la prima decisione non è quanto chiedere, ma a chi presentare una domanda completa. Due veicoli italiani in collisione possono portare al risarcimento diretto; una catena di urti, un pedone, un veicolo estero o non assicurato cambiano il percorso. Scegliere il canale giusto e documentare subito il caso riduce il rischio di perdere settimane in passaggi tra soggetti diversi.

Per verificare il percorso applicabile e preparare correttamente la pratica, è possibile scrivere a info@jmorganbrokers.it.

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Fonti

Nota

Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce l’analisi del singolo rischio né la lettura delle condizioni contrattuali.