Dal 16 marzo 2026 è terminato il periodo di 24 mesi previsto dal DM 232/2023 per adeguare i contratti di assicurazione ai requisiti minimi della responsabilità sanitaria. La scadenza non trasforma automaticamente ogni polizza in una protezione completa. Il decreto distingue strutture, liberi professionisti e sanitari che operano all'interno di una struttura; stabilisce massimali minimi, una base temporale claims made e regole per retroattività, ultrattività e denuncia. La verifica utile parte quindi dall'attività reale e dal ruolo assunto verso il paziente, non dal solo certificato assicurativo. Questa guida offre una mappa educativa per leggere il contratto e organizzare le informazioni, senza sostituire l'analisi del singolo rischio o delle condizioni di polizza.

Perché il 16 marzo 2026 è una data operativa

Il decreto 15 dicembre 2023 n. 232 è entrato in vigore il 16 marzo 2024. L'articolo 18 ha concesso 24 mesi agli assicuratori per adeguare i contratti ai requisiti minimi e alle strutture sanitarie per adeguare le misure organizzative e finanziarie previste dal regolamento. Per le polizze pluriennali aggiudicate con gara pubblica e non liberamente rinegoziabili, la permanenza del vecchio assetto era ammessa fino alla scadenza naturale, ma comunque non oltre lo stesso periodo di 24 mesi. Il termine si è quindi concluso il 16 marzo 2026.

Non basta verificare la data di rinnovo. Occorre controllare se il testo applicato corrisponde al ruolo, all'attività e alla classe di rischio. Un contratto può rispettare un minimo e lasciare scoperti elementi rilevanti: nuove prestazioni, telemedicina, attività chirurgica, sedi aggiuntive o rapporti diretti con i pazienti.

L'adeguamento normativo è una soglia, non un progetto completo di trasferimento del rischio. La domanda corretta non è soltanto “la polizza è conforme?”, ma “quale responsabilità assume questo soggetto, in quale veste e per quali prestazioni?”.

Prima distinzione: struttura, libero professionista o sanitario della struttura

La legge 24/2017 e il DM 232/2023 separano posizioni che nella pratica possono sovrapporsi. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono disporre di copertura assicurativa, oppure di misure analoghe ammesse dalla legge, per la responsabilità verso terzi e verso i prestatori d'opera. Il perimetro comprende il personale che opera a qualunque titolo e si estende, secondo la disciplina, anche a ricerca clinica, attività in convenzione e telemedicina.

Il professionista che esercita fuori da una struttura, oppure opera al suo interno in regime libero-professionale assumendo direttamente l'obbligazione verso il paziente, ha una posizione diversa: la copertura deve rispondere alla responsabilità collegata a quel rapporto. Il sanitario che lavora nella struttura, invece, deve considerare anche le azioni di rivalsa, surroga o responsabilità amministrativa previste dalla legge, con particolare attenzione alla colpa grave.

Una stessa persona può cambiare veste: dipendente, collaboratore, intramoenia o libero professionista. Il controllo deve chiarire chi fattura la prestazione, chi conclude il rapporto con il paziente e chi potrebbe ricevere la richiesta.

  • elencare tutte le modalità di esercizio e le strutture presso cui si opera;
  • distinguere le prestazioni assunte direttamente da quelle rese per conto di una struttura;
  • verificare se attività invasive, chirurgiche, anestesiologiche, odontoiatriche o di telemedicina sono dichiarate;
  • controllare chi è assicurato e chi beneficia soltanto della copertura della struttura.

Massimale minimo e capacità reale sono due controlli diversi

L'articolo 4 del decreto introduce massimali minimi differenziati. Per le strutture, la soglia per sinistro parte da un milione di euro per determinati ambulatori e sale a due o cinque milioni in funzione delle attività svolte; il massimale annuo deve essere almeno pari al triplo di quello per sinistro. Per i professionisti che assumono direttamente l'obbligazione con il paziente, i minimi per sinistro sono un milione oppure due milioni quando l'attività comprende chirurgia, ortopedia, anestesia o parto, anche qui con aggregato annuo almeno triplo.

Il minimo legale non quantifica da solo l'esposizione. Numero di prestazioni, severità potenziale e presenza di più danneggiati possono rendere importante anche l'aggregato annuo. Franchigie, scoperti, autoritenzioni e spese di difesa incidono sulla quota che resta a carico dell'assicurato.

Per una struttura, la verifica deve collegare massimale, frequenza attesa e risorse destinate all'eventuale ritenzione. Per il professionista, deve considerare sia i danni reclamati direttamente sia le possibili azioni della struttura. Non esiste un massimale universalmente corretto: esiste una soglia normativa e, sopra di essa, una scelta da motivare con dati e scenari.

Claims made: conta quando arriva la richiesta

Il DM 232/2023 prevede la forma claims made. In termini semplici, la garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante la vigenza della polizza, riferite a fatti avvenuti durante quel periodo o nei dieci anni precedenti la conclusione del contratto. In caso di rinnovo, il decreto collega l'operatività alla decorrenza della prima polizza.

Questa struttura temporale rende decisiva la continuità. Cambiare assicuratore non dovrebbe creare un intervallo tra la retroattività riconosciuta dal nuovo contratto e l'ultima data coperta dal precedente. Anche una modifica di forma societaria, una nuova specializzazione o il passaggio da dipendente a libero professionista può richiedere una ricostruzione ordinata della storia assicurativa.

La retroattività non cancella esclusioni, franchigie o dichiarazioni inesatte. Un fatto già noto può essere trattato diversamente da un evento ignoto. Reclami, contestazioni, richieste di cartella, mediazioni e notifiche non vanno quindi lasciati senza classificazione.

  • conservare polizze, appendici e certificati delle annualità precedenti;
  • verificare la data di retroattività riportata nel contratto, non soltanto quella attesa;
  • ricostruire eventuali periodi senza copertura o con attività dichiarate in modo diverso;
  • definire internamente quali comunicazioni devono essere inoltrate subito a chi gestisce il rischio.

Ultrattività: i dieci anni non valgono per ogni cessazione

Il decreto stabilisce un periodo di ultrattività di dieci anni quando l'esercente la professione sanitaria cessa definitivamente l'attività, per qualsiasi causa. La garanzia riguarda le richieste presentate per la prima volta nei dieci anni successivi e collegate a fatti avvenuti nel periodo di efficacia della polizza, inclusa la retroattività. L'estensione riguarda anche gli eredi e non è soggetta a disdetta.

La parola decisiva è “definitivamente”. Pensionamento, decesso o cessazione effettiva non coincidono automaticamente con un cambio di struttura, una sospensione, una trasformazione societaria o il semplice passaggio a un'altra compagnia. In questi casi bisogna controllare la continuità tra i contratti e le definizioni adottate, senza presumere che l'ultrattività prevista per la cessazione definitiva risolva ogni transizione.

Un controllo prudente mette in fila data di inizio attività, decorrenza delle polizze, cambi di compagnia, variazioni professionali e data dell'eventuale cessazione. La cronologia deve poter essere letta anche anni dopo, quando le persone che gestivano il contratto potrebbero non essere più presenti.

La gestione della richiesta è parte della copertura

Per i sinistri disciplinati dal decreto, l'assicurato deve avvisare l'assicuratore entro 30 giorni da quando riceve la richiesta o ne ha conoscenza, salvo il caso in cui l'impresa intervenga già nelle operazioni previste dalla norma. Il termine specifico non autorizza ad aspettare: la trasmissione tempestiva permette di verificare la copertura, preservare la documentazione e coordinare struttura, professionista, legali e assicuratori.

Una richiesta sanitaria raramente nasce con un fascicolo perfetto. Può iniziare con una lettera, una PEC, una domanda di mediazione o un invito della struttura. La procedura interna dovrebbe assegnare un responsabile, registrare la data di ricezione, conservare integralmente i documenti e impedire modifiche retroattive alla cartella clinica. La valutazione medica e quella assicurativa restano distinte, ma devono utilizzare una cronologia coerente.

Il decreto limita inoltre il recesso dell'assicuratore dopo la denuncia o il risarcimento del sinistro. La regola non elimina i controlli di rinnovo né le conseguenze di dichiarazioni non corrette; conferma però che la gestione del sinistro non può essere letta come un semplice incidente amministrativo. È una fase contrattuale con diritti, obblighi e tempi propri.

  • data e modalità con cui è arrivata la prima richiesta;
  • identità dei soggetti coinvolti e ruolo ricoperto nella prestazione;
  • cartella clinica e documenti conservati nella loro versione originaria;
  • polizza e annualità potenzialmente interessate;
  • comunicazioni già inviate alla struttura, al professionista e agli assicuratori.

I numeri spiegano perché serve una verifica sostanziale

Nel comunicato del 6 marzo 2025, riferito ai dati 2023, IVASS ha indicato premi RC sanitaria raccolti in Italia per 706 milioni di euro, in crescita del 7,4% sull'anno precedente. Per le generazioni di sinistri con oltre tre anni di sviluppo, il costo medio risultava compreso tra 52 e 64 mila euro. Sono valori aggregati: non misurano il rischio del singolo medico o della singola struttura, ma mostrano quanto il ramo sia caratterizzato da sviluppo lungo e severità significativa.

IVASS rilevava inoltre un mercato concentrato e un ampio ricorso delle strutture pubbliche all'autoritenzione. La polizza è quindi soltanto una parte del sistema: fondi, procedure e qualità dei dati incidono sulla gestione di richieste che possono svilupparsi per molti anni. Per la singola organizzazione contano soprattutto prestazioni, reclami, sinistri, tempi di chiusura e cause ricorrenti; la media nazionale offre contesto, non un dimensionamento automatico.

Checklist per la revisione del contratto

Una verifica ordinata può partire da una scheda unica condivisa tra direzione sanitaria, amministrazione, risk management, professionista e intermediario. L'obiettivo non è dichiarare la polizza “buona” in astratto, ma individuare differenze tra attività reale, obblighi normativi e testo contrattuale.

Ogni risposta negativa o incerta deve diventare una domanda documentata. Alcuni punti possono richiedere un'appendice; altri una procedura interna, una diversa raccolta dei dati o una valutazione legale. La soluzione dipende dal caso concreto e non può essere dedotta da questa guida.

  • ruolo dell'assicurato e rapporto contrattuale con il paziente descritti correttamente;
  • tutte le prestazioni, sedi, tecnologie e modalità operative dichiarate;
  • massimale per sinistro e aggregato annuo coerenti con classe normativa ed esposizione;
  • franchigia, scoperto, autoritenzione e spese di difesa compresi nel calcolo;
  • retroattività continua e documentata tra vecchia e nuova polizza;
  • ultrattività verificata senza confondere cessazione definitiva e cambio di contratto;
  • procedura per reclami, circostanze e richieste di risarcimento con responsabilità e tempi chiari;
  • coordinamento tra copertura della struttura e polizza personale per rivalsa o colpa grave.

Domande frequenti

La polizza della struttura rende inutile quella personale? Non necessariamente. Dipende dalla veste del professionista e dalle azioni che possono essere esercitate nei suoi confronti, comprese rivalsa, surroga o responsabilità amministrativa.

Dieci anni di retroattività significano che ogni fatto precedente è coperto? No. Devono essere rispettati oggetto della garanzia, esclusioni, dichiarazioni e condizioni del contratto. Le circostanze già note richiedono particolare attenzione.

L'ultrattività decennale scatta quando si cambia compagnia? La regola del decreto riguarda la cessazione definitiva dell'attività professionale. Per un cambio di assicuratore bisogna invece verificare la continuità temporale tra i contratti.

Quando va comunicata una richiesta? Il decreto prevede l'avviso entro 30 giorni dalla ricezione o dalla conoscenza della richiesta nei casi disciplinati, ma è prudente attivare immediatamente la procedura contrattuale senza attendere la scadenza.

Conclusione: la conformità deve diventare continuità

Dopo il 16 marzo 2026, la RC sanitaria non può essere verificata guardando soltanto premio, compagnia e data di scadenza. Il controllo deve collegare ruolo, attività, massimali, continuità temporale e processo di gestione delle richieste. La qualità della protezione emerge soprattutto nei passaggi: cambio di struttura, variazione di attività, rinnovo, cessazione e arrivo di un reclamo.

Per costruire una mappa del rischio e delle coperture applicabili alla propria situazione è possibile richiedere un confronto documentale scrivendo a info@jmorganbrokers.it. L'analisi richiede condizioni di polizza, cronologia assicurativa e descrizione aggiornata delle attività; non può essere sostituita da una raccomandazione standard.

Fonti

Nota

Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce l’analisi del singolo rischio né la lettura delle condizioni contrattuali.