La cauzione provvisoria protegge la serietà dell’offerta fino alla sottoscrizione del contratto. La garanzia definitiva protegge invece la corretta esecuzione dell’appalto. Confonderle porta a tre errori frequenti: calcolare l’importo sulla base sbagliata, chiedere la polizza quando la scadenza è ormai vicina e valutare soltanto il premio senza considerare la capacità fideiussoria che l’impresa dovrà conservare per i lavori successivi. Il punto operativo è semplice: la garanzia non va trattata come un documento da procurare alla fine. Deve entrare nella decisione di gara insieme al ribasso, alla marginalità, al cronoprogramma e al portafoglio degli impegni già assunti.
A cosa serve la garanzia provvisoria?
Nelle procedure disciplinate dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, l’offerta è normalmente accompagnata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito. La stazione appaltante può motivatamente ridurla fino all’1% oppure aumentarla fino al 4%, in funzione della natura della prestazione e del rischio.
La base di calcolo è quindi il valore complessivo della procedura, non l’importo che l’operatore immagina di aggiudicarsi e non il prezzo risultante dal proprio ribasso.
La garanzia può essere costituita come cauzione oppure come fideiussione. Copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto quando dipendono da fatti riconducibili all’affidatario, oltre ai casi richiamati dalla disciplina antimafia. Una volta sottoscritto il contratto, viene svincolata automaticamente.
In pratica, questa garanzia presidia il passaggio tra offerta e contratto. Non copre l’esecuzione dell’opera: quel compito appartiene alla definitiva.
Cosa cambia negli affidamenti sotto soglia?
Il regime sotto soglia non è la copia ridotta di quello ordinario. Per le procedure dell’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante in linea generale non richiede la garanzia provvisoria. Può farlo, nelle ipotesi indicate dall’articolo 53, quando particolari esigenze legate alla procedura lo giustificano e sono motivate negli atti. Quando viene richiesta, non può superare l’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito.
Anche la garanzia definitiva segue una disciplina specifica: la stazione appaltante può non richiederla in casi debitamente motivati; quando la richiede, è pari al 5% dell’importo contrattuale.
Il correttivo al Codice ha aggiunto una distinzione importante: alle garanzie provvisorie e definitive del sotto soglia non si applicano né le riduzioni dell’articolo 106, comma 8, né gli aumenti collegati al ribasso previsti dall’articolo 117, comma 2.
Per evitare calcoli sbagliati bisogna quindi leggere prima il regime della procedura e poi il disciplinare. Applicare automaticamente le percentuali del sopra soglia a una gara sotto soglia può produrre una garanzia formalmente non conforme.
Quando nasce la garanzia definitiva?
L’aggiudicatario costituisce la garanzia definitiva per sottoscrivere il contratto. Nel regime ordinario, l’articolo 117 la fissa al 10% dell’importo contrattuale. Garantisce l’adempimento delle obbligazioni, il risarcimento dei danni da inadempimento e il rimborso delle somme eventualmente pagate in più rispetto alla liquidazione finale.
La percentuale del 10% non è sempre il risultato finale. Quando il ribasso di aggiudicazione supera il 10%, la garanzia aumenta di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10%. Oltre il 20% di ribasso, per ogni punto ulteriore l’aumento è di due punti.
Un esempio rende visibile l’effetto. Su un contratto da 10 milioni di euro:
- con un ribasso non superiore al 10%, la garanzia di base è pari a 1 milione; - con un ribasso del 15%, la percentuale della garanzia sale al 15%, quindi 1,5 milioni; - con un ribasso del 25%, sale al 30%, quindi 3 milioni.
Il ribasso non incide soltanto sul margine del lavoro. Può aumentare in modo rilevante l’esposizione garantita e l’assorbimento della capacità fideiussoria. Questa conseguenza deve essere valutata prima di presentare l’offerta, non dopo l’aggiudicazione.
Quali riduzioni sono applicabili?
Per le procedure cui si applica l’articolo 106, comma 8, l’importo della garanzia può beneficiare di riduzioni precise:
- 30% per gli operatori con certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati; - 50% per micro, piccole e medie imprese e per raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da tali imprese; questa riduzione non è cumulabile con quella del 30%; - un ulteriore 10%, cumulabile, quando la fideiussione è emessa e firmata digitalmente ed è gestita tramite le tecnologie o le modalità di verifica telematica previste dalla norma; - fino a un ulteriore 20%, se i documenti iniziali di gara riconoscono una o più certificazioni o marchi dell’Allegato II.13 e ne stabiliscono la misura.
Le riduzioni cumulabili si applicano in sequenza sull’importo già ridotto, non si sommano semplicemente tra loro. La presenza di una certificazione, inoltre, non basta se il disciplinare richiede una precisa documentazione o se quella certificazione non rientra tra quelle considerate per la singola gara.
La regola prudente è predisporre una matrice per ogni procedura: importo base, regime applicabile, eventuale aumento per ribasso, riduzioni ammesse, documenti probatori e importo finale.
Perché l’autenticità della fideiussione è parte della gara?
La validità dell’emittente e l’autenticità del documento non sono controlli formali. IVASS, Banca d’Italia e ANAC hanno richiamato il rischio di garanzie false o rilasciate da soggetti non autorizzati, anche in relazione agli appalti collegati al PNRR.
Prima della sottoscrizione, l’impresa deve verificare che il garante sia autorizzato a rilasciare quella garanzia. Per le compagnie assicurative il controllo passa dagli elenchi IVASS, incluso il registro RIGA e l’abilitazione al ramo pertinente.
La polizza deve inoltre essere verificabile telematicamente. Le modalità indicate dalle autorità comprendono:
- una sezione del sito della compagnia che consenta il controllo in tempo reale; - una richiesta di conferma a un indirizzo PEC dedicato, con risposta entro cinque giorni lavorativi; - quando disponibile, una piattaforma digitale basata su registri distribuiti.
L’impresa non dovrebbe limitarsi a inoltrare il PDF ricevuto. Deve accertarsi che la stazione appaltante possa autenticare il documento con le modalità previste e che dati essenziali, importo, beneficiario, CIG, durata e impegno al rinnovo siano coerenti con il disciplinare.
Il premio più basso è davvero la scelta migliore?
Non necessariamente. Il prezzo della singola cauzione è solo una componente. Per un’impresa che partecipa a più gare, il problema decisivo è la continuità della capacità di emissione.
Ogni garanzia impegna il garante per un importo e per una durata. Le definitive rimangono in essere durante l’esecuzione e vengono progressivamente svincolate in relazione all’avanzamento, nei limiti stabiliti dall’articolo 117. Se l’impresa accumula molte commesse, le garanzie vive possono comprimere la capacità disponibile proprio quando si presenta una nuova opportunità.
Per questo un programma fideiussorio deve essere costruito sul portafoglio, non sulla singola scadenza. Il garante valuterà solidità patrimoniale, andamento economico, indebitamento, portafoglio lavori, esperienza, contenziosi e impegni già assunti. Documenti incompleti o dati non aggiornati rallentano l’istruttoria più di quanto possa fare la sola trattativa sul tasso.
La gestione corretta collega tre funzioni aziendali:
1. l’ufficio gare, che conosce scadenze, importi, ribassi e disciplinari; 2. la direzione finanziaria, che governa bilanci, linee e fabbisogni; 3. la struttura tecnica, che aggiorna avanzamento, collaudi e possibilità di svincolo.
Se queste informazioni restano separate, l’impresa scopre troppo tardi che la gara è vincibile ma la garanzia necessaria non è immediatamente disponibile.
1. Identificare il regime
Verificare se la procedura ricade nel sotto soglia dell’articolo 53 o nel regime dell’articolo 106. Non partire da una percentuale standard.
2. Leggere disciplinare e schema
Controllare beneficiario, importo, durata, modalità di rinnovo, forma digitale, verifica telematica e schema tipo richiesto.
3. Simulare anche la definitiva
Calcolare l’effetto del ribasso sulla futura garanzia definitiva prima di autorizzare l’offerta economica.
4. Verificare le riduzioni
Raccogliere certificazioni, qualifica PMI e documenti richiesti. Applicare le riduzioni in sequenza e soltanto quando ammesse.
5. Controllare il garante
Verificare autorizzazione e ramo pertinente negli elenchi ufficiali. Accertare la procedura di autenticazione della polizza.
6. Aggiornare il plafond
Sommare garanzie in corso, richieste in istruttoria, scadenze e svincoli previsti. Considerare scenari di aggiudicazioni simultanee.
7. Preparare il dossier
Tenere pronti bilanci, situazione contabile aggiornata, portafoglio lavori, centrale dei rischi quando richiesta, elenco garanzie, certificazioni e documenti societari.
La cauzione provvisoria è sempre obbligatoria?
No. Nel regime ordinario dell’articolo 106 è normalmente prevista, mentre nelle procedure sotto soglia dell’articolo 53 la regola generale è la mancata richiesta, salvo particolari esigenze motivate nei casi previsti dalla norma. Fa sempre fede la disciplina applicabile e la documentazione di gara.
La garanzia definitiva è sempre pari al 10%?
No. Il 10% è la base del regime ordinario. Può aumentare in funzione del ribasso di aggiudicazione. Nel sotto soglia, quando richiesta ai sensi dell’articolo 53, è invece pari al 5% e non si applicano gli aumenti dell’articolo 117, comma 2.
Le riduzioni ISO e PMI si sommano?
No. La riduzione del 30% legata al sistema di qualità e quella del 50% per le PMI sono alternative. Le ulteriori riduzioni ammesse sono applicate in sequenza secondo l’articolo 106 e secondo quanto previsto dai documenti di gara.
Una polizza firmata digitalmente è automaticamente valida?
No. Occorre verificare sia l’autorizzazione del garante sia l’autenticità della specifica garanzia. La firma digitale è necessaria, ma non sostituisce i controlli sugli elenchi ufficiali, sull’abilitazione e sulla verifica telematica.
Conclusione
La cauzione provvisoria apre la porta della gara. La definitiva accompagna l’esecuzione del contratto. Tra le due cambiano funzione, base di calcolo, durata e impatto sulla capacità dell’impresa.
Il comportamento più efficace non è cercare una polizza poche ore prima della scadenza. È costruire un processo: leggere il regime, simulare l’effetto del ribasso, documentare le riduzioni, verificare il garante e governare il plafond sull’intero portafoglio lavori.
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Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, testo vigente ↗
- Dipartimento delle Finanze — Articolo 53, garanzie sotto soglia ↗
- Dipartimento delle Finanze — Articolo 106, garanzia provvisoria e riduzioni ↗
- Dipartimento delle Finanze — Articolo 117, garanzia definitiva ↗
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ↗
- IVASS — Garanzie fideiussorie ↗
- ANAC — Delibera n. 606 del 19 dicembre 2023 ↗
- ANAC — Indicazioni operative sulle garanzie finanziarie ↗
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce l’analisi del singolo rischio né la lettura delle condizioni contrattuali.
