Una garanzia definitiva non deve necessariamente restare per l’intero importo iniziale fino alla fine dell’appalto. L’articolo 117 del Codice dei contratti pubblici prevede uno svincolo progressivo collegato all’avanzamento dell’esecuzione, fino a un massimo dell’80% dell’importo originariamente garantito. La regola può restituire capacità fideiussoria all’impresa mentre il contratto è ancora in corso, ma non equivale alla chiusura della polizza: il residuo continua a proteggere la stazione appaltante fino agli eventi finali stabiliti dalla norma. Per trasformare questo diritto in un risultato operativo servono documenti corretti, trasmissioni tracciabili e una riconciliazione puntuale con il garante.

Svincolo e cessazione sono due momenti diversi

La garanzia definitiva accompagna l’esecuzione del contratto pubblico. Copre l’adempimento delle obbligazioni, gli eventuali danni da inadempimento e le somme che risultassero pagate in più all’esecutore rispetto alla liquidazione finale. Proprio perché il rischio della stazione appaltante diminuisce man mano che lavori, servizi o forniture vengono eseguiti, anche l’importo garantito può ridursi.

Lo svincolo progressivo modifica l’ammontare della garanzia ancora impegnato. La cessazione, invece, pone fine all’efficacia della garanzia. Confondere i due concetti porta a considerare libero un affidamento che conserva ancora una quota garantita e a sovrastimare la capacità disponibile per nuove gare.

La norma consente di svincolare progressivamente fino all’80% dell’importo iniziale. Il restante 20% non viene liberato semplicemente perché la prestazione è quasi completata: rimane a presidio della fase finale secondo le condizioni dell’articolo 117.

Che cosa significa davvero il limite dell’80%

Il limite riguarda l’importo originariamente garantito, non il valore del contratto. Se, per esempio, la garanzia definitiva iniziale è pari a 500.000 euro e la documentazione attesta un avanzamento del 40%, l’importo teoricamente svincolabile è 200.000 euro. Proseguendo l’esecuzione, le liberazioni possono arrivare complessivamente fino a 400.000 euro, cioè all’80% della garanzia iniziale. Almeno 100.000 euro restano quindi impegnati fino alla fase finale.

L’esempio serve a mostrare il meccanismo, ma il calcolo operativo deve essere verificato sui documenti di esecuzione, sul testo della garanzia e sugli eventuali utilizzi già avvenuti. Se la stazione appaltante ha escusso una parte della garanzia o ne ha chiesto la reintegrazione, il semplice confronto percentuale con l’avanzamento può non rappresentare correttamente l’esposizione residua.

Lo svincolo riduce l’impegno del garante, ma non determina automaticamente un rimborso proporzionale del premio o della commissione pagata dall’impresa. Le conseguenze economiche dipendono dalle condizioni contrattuali applicate dal garante: importo liberato, capacità fideiussoria recuperata e costo non sono necessariamente la stessa cosa.

Perché lo svincolo è definito automatico

Il comma 8 dell’articolo 117 stabilisce che lo svincolo avviene senza necessità di un nulla osta del committente. L’automatismo, però, ha una condizione precisa: l’appaltatore deve consegnare all’istituto garante gli stati di avanzamento dei lavori o un documento analogo che attesti l’avvenuta esecuzione, in originale o in copia autentica.

Non basta quindi che il lavoro sia stato materialmente eseguito o che in azienda esista un prospetto interno. Serve il documento idoneo a provare l’avanzamento nei confronti del garante. La data di consegna deve essere dimostrabile, perché da quel momento decorre il termine previsto dalla norma.

Se il garante non effettua lo svincolo entro quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga, la legge qualifica il mancato svincolo come inadempimento nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è stata prestata. Per questo PEC, protocolli, ricevute e copie autentiche non sono burocrazia accessoria: sono la prova del presupposto che rende esigibile la riduzione.

La regola vale anche per servizi e forniture

Negli appalti di lavori il riferimento naturale è lo stato di avanzamento. Nei servizi e nelle forniture può mancare un SAL costruito con la stessa forma, ma l’articolo 117 estende espressamente l’automatismo anche a questi contratti e ammette documentazione analoga.

L’impresa deve individuare quale documento della specifica commessa dimostra la quota effettivamente eseguita: certificati di pagamento, attestazioni del responsabile dell’esecuzione, verbali di verifica, documenti di consegna accettati o altri atti previsti dal contratto. Non è prudente scegliere unilateralmente un documento generico; occorre verificare che rappresenti davvero l’avanzamento riconosciuto.

Un contratto pluriennale di servizi può impegnare capacità fideiussoria per molto tempo. Trasmettere con regolarità la documentazione utile consente di evitare che la garanzia resti contabilizzata per l’importo originario quando una parte rilevante della prestazione è già stata accettata.

Quando si libera la quota residua

L’ammontare residuo permane fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per i lavori, l’articolo 117 indica anche il limite di dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato.

La conclusione materiale delle attività, la consegna dell’opera e il pagamento dell’ultima fattura non coincidono necessariamente con la cessazione della garanzia. Occorre identificare l’atto finale previsto per quel contratto e conservarne la prova. Se manca questo passaggio, la garanzia può continuare a risultare aperta nei sistemi dell’impresa e del garante.

La garanzia per la rata di saldo prevista dal comma 9 è inoltre un impegno distinto. Non va confusa con il residuo della definitiva: ha una base di calcolo e una funzione proprie, collegate al pagamento del saldo e al periodo fino alla definitività del collaudo o della verifica di conformità.

Un processo pratico per recuperare capacità fideiussoria

La gestione efficace comincia con un registro unico delle garanzie: importo iniziale, beneficiario, contratto, garante, data di emissione, avanzamento riconosciuto, documenti trasmessi, riduzioni ottenute, residuo e atto previsto per la chiusura.

A ogni avanzamento utile, l’ufficio tecnico o il responsabile della commessa dovrebbe consegnare il documento all’amministrazione finanziaria. Questa verifica la forma richiesta, lo invia al garante con un canale tracciabile e controlla l’emissione dell’appendice o della conferma di svincolo. Infine aggiorna il plafond disponibile e riconcilia l’importo con il proprio broker o con l’istituto emittente.

Il beneficio non è soltanto amministrativo. Una capacità liberata in tempo può essere utilizzata per una nuova aggiudicazione senza attendere la chiusura completa dei contratti precedenti. Il portafoglio delle cauzioni diventa così parte della programmazione commerciale: gare future, cronoprogrammi e svincoli attesi devono essere letti insieme.

  • Raccogliere il documento che certifica l’avanzamento riconosciuto
  • Trasmetterlo al garante in forma idonea e con prova della data
  • Controllare la riduzione entro quindici giorni
  • Registrare importo liberato e garanzia residua
  • Richiedere la chiusura finale quando ricorre l’evento previsto

Lo svincolo può essere bloccato dal committente?

La norma definisce automatico lo svincolo e non richiede il nulla osta del committente, purché l’appaltatore consegni al garante la documentazione prevista. Restano però da verificare l’idoneità degli atti prodotti, l’importo effettivamente garantito e le eventuali vicende della garanzia.

L’80% si libera tutto in una volta?

No. Lo svincolo segue l’avanzamento dell’esecuzione e il limite dell’80% rappresenta il massimo complessivamente liberabile prima della fase finale. La riduzione deve essere collegata ai documenti che attestano le prestazioni eseguite.

Lo svincolo riduce automaticamente il premio?

Non necessariamente. La legge disciplina la riduzione dell’importo garantito; il trattamento del premio o della commissione dipende dal contratto con il garante. Va verificato separatamente, senza confondere costo già sostenuto e capacità fideiussoria recuperata.

Come si evita che la polizza resti aperta dopo la fine?

Occorre individuare l’atto finale previsto dal contratto, trasmetterlo al garante, ottenere evidenza della cessazione e aggiornare il registro aziendale. La sola ultimazione materiale o l’ultima fattura non provano sempre la chiusura della garanzia.

Conclusione

La cauzione definitiva non è un importo immobile fino al collaudo. Può ridursi mentre l’impresa esegue il contratto, ma lo svincolo va attivato con documenti idonei e seguito fino alla conferma del garante.

La regola operativa è separare tre dati: importo iniziale, quota progressivamente liberata e residuo ancora efficace. Solo così l’impresa conosce la capacità realmente disponibile e non considera chiusa una garanzia che conserva ancora una funzione.

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Fonti

Nota

Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce l’analisi del singolo rischio né la lettura delle condizioni contrattuali.